Informazioni generali

La dichiarazione per il riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio può essere resa davanti all'ufficiale dello stato civile o al notaio.

Se la dichiarazione di riconoscimento viene fatta prima della nascita del bambino, la stessa può essere resa:
- dalla sola madre;
- dai due genitori insieme;
- dal padre, dopo il riconoscimento della madre e con il suo consenso.

Se la dichiarazione di riconoscimento, effettuata dopo la nascita, riguarda un figlio minore di 14 anni, la stessa può essere resa:
- da uno dei genitori;
- dai due genitori insieme;
- dai due genitori in tempi diversi. In questo caso è necessario il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento.

Se la dichiarazione di riconoscimento effettuata dopo la nascita, riguarda un figlio ultraquattordicenne, la stessa può essere resa:
- da uno dei genitori;
- dai due genitori insieme;
- dai due genitori in tempi diversi. In questo caso è necessario l'assenso del figlio stesso.

Per poter effettuare il riconoscimento, i dichiaranti devono aver compiuto i 16 anni di età e presentare un documento d'identità valido.

Modalità della richiesta

La dichiarazione di riconoscimento si effettua  presso l'ufficio di Stato Civile del comune di nascita o del comune di residenza.

Notizie utili

I cittadini stranieri dovranno presentare i propri atti di nascita e la dichiarazione consolare di capacita’  al riconoscimento con indicazione del cognome da attribuire al minore (tutti i documenti devono essere tradotti e legalizzati).

Normativa di riferimento

-  Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
-  D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
   stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
-  C.C. artt. 250 e seguenti.


  

AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
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