Informazioni generali
La dichiarazione per il riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio può essere resa davanti all'ufficiale dello stato civile o al notaio.
Se la dichiarazione di riconoscimento viene fatta prima della nascita del bambino, la stessa può essere resa:
- dalla sola madre;
- dai due genitori insieme;
- dal padre, dopo il riconoscimento della madre e con il suo consenso.
Se la dichiarazione di riconoscimento, effettuata dopo la nascita, riguarda un figlio minore di 14 anni, la stessa può essere resa:
- da uno dei genitori;
- dai due genitori insieme;
- dai due genitori in tempi diversi. In questo caso è necessario il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento.
Se la dichiarazione di riconoscimento effettuata dopo la nascita, riguarda un figlio ultraquattordicenne, la stessa può essere resa:
- da uno dei genitori;
- dai due genitori insieme;
- dai due genitori in tempi diversi. In questo caso è necessario l'assenso del figlio stesso.
Per poter effettuare il riconoscimento, i dichiaranti devono aver compiuto i 16 anni di età e presentare un documento d'identità valido.
Modalità della richiesta
La dichiarazione di riconoscimento si effettua presso l'ufficio di Stato Civile del comune di nascita o del comune di residenza.
Notizie utili
I cittadini stranieri dovranno presentare i propri atti di nascita e la dichiarazione consolare di capacita’ al riconoscimento con indicazione del cognome da attribuire al minore (tutti i documenti devono essere tradotti e legalizzati).
Normativa di riferimento
- Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
- C.C. artt. 250 e seguenti.
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
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