E' stato pubblicato sul Bollettino della Regione Umbria (serie generale n. 20 del 19 marzo 2021) il bando per il "BONUS BABY SITTING".
IN SINTESI
Per quanto riguarda i criteri, per poter beneficiare del bonus baby sitting: il reddito Isee familiare non deve superare i 50 mila euro; entrambi i genitori devono essere impegnati in una attività lavorativa; i figli a carico devono avere un’età non superiore ai 12 anni (alla data del 1° febbraio 2021; limite di età che non si applica ai figli con disabilità grave accertata).
Il contributo è di 400 euro in caso di un figlio; per ogni ulteriore figlio a carico la somma verrà incrementata di 100 euro fino ad un massimo di 800 euro, fermi restando i limiti di età. Il beneficio non è cumulabile con altri contributi percepiti a rimborso delle spese sostenute per lo stesso servizio nello stesso periodo. Le spese sostenute vanno documentate.
Il bonus è retroattivo dal 1 febbraio.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L’intervento in oggetto prevede l’erogazione di un contributo a fronte delle spese sostenute dalle famiglie per accudire i figli durante il periodo di sospensione dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, alla prima infanzia, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria. L’intervento decorre dal 1° febbraio 2021 e per tutto il periodo di vigenza di provvedimenti restrittivi adottati dalle Autorità competenti, ai fini del contenimento della diffusione della Sars-Cov2, destinati ai territori della Regione Umbria, che comportino la sospensione dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, alla prima infanzia, e dei servizi educativi e della didattica in presenza nella Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, statale e paritaria. Ai fini della gestione delle procedure di presentazione e verifica delle domande la Regione predispone finestre temporali di presentazione delle stesse sulla base di periodi mensili di vigenza delle misure restrittive adottate.
È previsto un contributo mensile, per ciascuna delle mensilità del periodo 1° febbraio 2021 – 31 marzo 2021, nel limite dei costi realmente sostenuti eventualmente riparametrati per i periodi di effettiva sospensione dei servizi socio-educativi e delle scuole e in relazione al numero di figli destinatari del servizio di baby sitting, di età non superiore a 12 anni alla data del 1° febbraio 2021, come di seguito specificato:
- fino a € 400 mensili in caso di 1 figlio;
- fino a € 500 mensili in caso di 2 figli;
- fino a € 600 mensili in caso di 3 figli;
- fino a € 700 mensili in caso di 4 figli;
- fino a € 800 mensili per 5 figli o più.
Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie aventi i requisiti di accesso e non è cumulabile con altri contributi percepiti a rimborso delle spese sostenute per il servizio di accudimento dei minori per lo stesso periodo di riferimento.
Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti ai servizi socioeducativi alla prima infanzia, pubblici e privati, alla Scuola dell’infanzia e Scuola primaria e secondaria, statale e paritaria.
DESTINATARI DELL'INTERVENTO
La domanda può essere presenta dal genitore o soggetto che esercita la potestà genitoriale, residente o domiciliato in Umbria convivente con il minore/i interessati all’intervento iscritto/i nei servizi socioeducativi, pubblici e privati, e nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, statali e paritarie, localizzate nei territori in cui detti servizi e la didattica in presenza sono sospesi, per effetto dei provvedimenti finalizzati alla prevenzione del contagio. Sono ammissibili domande relative a nuclei familiari con i seguenti requisiti:
a) genitore o soggetto che esercita la potestà genitoriale occupato che svolge l’attività lavorativa, dipendente o autonoma;
b) non sono ammissibili le domande relative a nuclei familiari in cui uno dei genitori sia nelle seguenti condizioni:
- sia disoccupato o non lavoratore;
- in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa sia beneficiario alla data di presentazione della domanda di strumenti di sostegno al reddito quali cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria, in deroga), FIS, a zero ore ovvero sia beneficiario di NASPI;
c) le attività relative alla cura del/dei minori devono essere affidate a partire dal 1° febbraio 2021 mediante:
- attivazione o estensione oraria di contratti di lavoro domestico;
- prestazione di lavoro occasionale ai sensi dell’art.54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – libretto famiglia;
- attivazione di contratti con operatori economici specializzati per servizi di baby sitting, di assistenza familiare ovvero di supporto educativo;
d) non sono ammissibili domande relative all’attivazione, estensione o prestazione di lavoro occasionale qualora tra il prestatore di lavoro e l’utilizzatore intercorrano rapporti di coniugio, parentela e affinità sino al secondo grado;
e) possesso di un ISEE, anche corrente, in corso di validità, con valore non superiore ad euro 50.000,00. Ogni famiglia può presentare una sola domanda relativamente ai minori facenti parte del nucleo familiare. Quindi in caso di più figli minori che hanno usufruito del servizio di baby sitting va presentata una sola domanda a cura di un solo genitore.
Bando pubblicato sul B.U.R. 19 marzo 2021 n. 20