Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti, costituiti da alimenti e bevande, nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, a tale scopo attrezzati.
L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso del requisito professionale previsto dall’Art. 71 del D. Lgs. 59/2010.
L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a presentazione di preventiva SCIA, fatte salve le zone del comune soggette a particolare tutela per le quali rimane prevista l’autotizzazione espressa, rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio.
Con L.R. n. 15/2010 è stata introdotta la TIPOLOGIA UNICA di somministrazione, in sostituzione della classificazione prevista dall’Art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) della Legge 287/91. Attualmente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Umbria è regolamentata dalla legge Legge Regionale 10/2014.