Locali di pubblico spettacolo – Polizia Amministrativa

Servizio attivo

Descrizione

Chi intende esercitare imprenditorialmente pubblici spettacoli o trattenimenti è soggetto al rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. da parte dell’autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco).
Per spettacoli e tratteminenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, il quale può assistervi passivamente o parteciparvi attivamente, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la pubblica autorità intervenga per garantire l’ordine e la pubblica incolumità.
Assume carattere imprenditoriale l’evento o l’attività organizzata da un imprenditore, così come definito dall’articolo 2082 de Codice Civile, oppure organizzata dietro versamento di un corrispettivo per l’ingresso.
L’autorizzazione ad aprire un locale (luogo) di pubblico spettacolo non può essere concessa senza una preventiva verifica di agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza e della normativa sulla prevenzione incendi.
Il locale di pubblico spettacolo è inteso come l’insieme di fabbricati, ambienti e luoghi nonché servizi e disimpegni ad essi collegati – destinati allo spettacolo o al trattenimento.
La verifica di agibilità ai sensi dell’art. 80 T.U.L.L.P.S. spetta ad un apposita commissione tecnica- la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e si articola, di norma, nell’ espressione di un parere preventivo di fattibilità c.d. esame del progetto e nella successiva verifica delle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di quanto realizzato c.d.”sopralluogo definitivo”nel corso del quale vengono spesso indicate misure e cautele inerenti la prevenzione.

A chi è rivolto

A tutti coloro che intendono aprire un locale di pubblico spettacolo.

Requisiti soggettivi – Occorre essere esenti dalle seguenti cause ostative:

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Sono inoltre esclusi coloro nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Requisiti oggettivi – Il/i locali oggetto di autorizzazione debbono essere conformi ai requisiti di sicurezza, con particolare riferimento ai profili antincendio, di sicurezza e conformità di tutti gli impianti, di sicurezza statica, di impatto acustico precisati nella normativa tecnica.

Come fare

Deve essere presentata domanda in bollo al Comune competente.

Cosa si ottiene

Autorizzazione all’apertura del locale

Ulteriori informazioni

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e s.m.i. (Titolo III – Capo 1);
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.  (Titolo III – Par.  14);
art. 19 D.P.R.  24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega  di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”;
L.26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successivi decreti attuativi;
D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio”;
D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e s.m.i.”;
art.3, commi da 7 a 13, della L. 15 luglio 2009, n. 94 e D.M. 6 ottobre 2009 come modificato dal D.M. 30 giugno 2011 e dal D.M. e dal D.M. 15 giugno 2012, in materia di addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., contenente la nuova disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Contatti

Cesira Sargenti

Indirizzo: Corso Cavour n. 89 (Palazzo delle Logge)

Telefono: 0742330420

cesira.sargenti@comune.foligno.pg.it

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Pagina aggiornata il 27/08/2025