Casi particolari
I cittadini stranieri per attestare il loro stato libero devono presentare opportuna documentazione.
Per maggiori informazioni contattare i seguenti recapiti.
Legge Cirinnà – Legge 20 maggio 2016, n. 76
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. 21.5.2016 S.G. n. 118) riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Le convivenze di fatto, riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali, sono regolate dall’art. 1, dai commi dal 36 al 65.
Si tratta della convivenza tra due persone maggiorenni di sesso uguale o diverso unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Effetti giuridici
In base alla legge:
Requisiti
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi i componenti, unitamente alle copie dei documenti di identità
L’invio a mezzo e-mail/PEC è consentito ad UNA delle seguenti condizioni:
Nel caso in cui la dichiarazione di convivenza di fatto sia contestuale alla dichiarazione di residenza la documentazione va allegata alla richiesta di cambio di residenza rinvenibile al seguente link: https://www.comune.foligno.pg.it
Sottoscrizione di un contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall’avvocato che ha redatto l’atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.
Cancellazione di una convivenza di fatto
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata con le stesse modalità previste per la dichiarazione di convivenza di fatto.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.
Previa richiesta presso gli sportelli anagrafici, l’Ufficiale di Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l’eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l’imposta di bollo.
I cittadini stranieri per attestare il loro stato libero devono presentare opportuna documentazione.
Per maggiori informazioni contattare i seguenti recapiti.
Il servizio è gratuito.
Attenzione
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
Riferimenti normativi:
Legge n. 76/2016
D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e s.m.i.
