Descrizione
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto in forma itinerante o su posteggi dati in concessione.
a) L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, se svolto in forma itinerante, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da trasmettere al Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l’attività.
La SCIA per l’esercizio dell’attività in forma itinerante consente anche:
– di recarsi al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
– di occupare posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
– di partecipare alle fiere.
b) L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, se svolto su posteggi dati in concessione, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune sede di posteggio. Per l’assegnazione dei posteggi che si rendono disponibili i Comuni emanano appositi bandi cui possono partecipare tutti gli operatori o aspiranti operatori interessati.
L’autorizzazione su sede di posteggio consente anche:
– di occupare posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
– di svolgere la forma itinerante nell’ambito del territorio regionale;
– di partecipare alle fiere.
Per commercializzare e/o somministrare generi appartenenti al settore merceologico alimentare è indispensabile il possesso di idonei requisiti professionali secondo quanto previsto dalla normativa.
A chi è rivolto
A tutti coloro che intendono:
- Avviare una attività di commercio su aree pubbliche;
- Subentrare in una attività commerciale su aree pubbliche;
- Aggiungere o rinunciare ad un settore merceologico;
- Comunicare variazioni;
- Cessare una attività di commercio su aree pubbliche.
Come fare
Chi vuol presentare una SCIA o istanza relativa al commercio su aree pubbliche può usufruire della modulistica sopra riportata.
La modulistica riporta:
- le autocertificazioni necessarie;
- l’indicazione della documentazione da allegare;
- le modalità di inoltro dell’istanza o comunicazione.
E’ necessario seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nella modulistica per evitare che la pratica possa non venire accolta o incorrere in inutili lungaggini per chiarimenti o integrazioni.
A norma dell’articolo 2556 del Codice Civile e della Legge 12/08/1993, n. 310, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di una azienda commerciale devono essere stipulati presso un notaio.
Quanto costa
Marca da bollo (se prevista dalla modulistica).
Marca da bollo da apporre sull’autorizzazione al momento del ritiro (nei casi previsti).
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e successive modifiche e integrazioni
Legge regionale Umbria 13/06/2014, n. 10 – Testo Unico in materia di commercio
Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n° 3 del 30/01/2003 e ss.mm.ii
