Sono esercizi di vicinato quelli che hanno una superficie di vendita fino a 250 m2.
La superficie di vendita è quella destinata alla attività di vendita al dettaglio come disciplinata dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali e di altro genere.
Fermi restando l’idoneità dei locali di vendita sia dal punto di vista edilizio che sanitario, il possesso degli indispensabili requisiti morali nonchè degli eventuali requisiti professionali (qualora necessari), l’apertura di un esercizio di vicinato è soggetta a S.C.I.A., ovvero “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”.