Descrizione
Può essere utilizzata nei rapporti con qualsiasi Amministrazione Pubblica o concessionario o gestore di un servizio pubblico e con i privati (banche, assicurazioni ecc..) che lo consentono.
Autocertificazioni anche nei rapporti tra privati
Il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni) introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.
In sostanza, con il nuovo Decreto Semplificazioni, chiunque (pubblici e privati) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute.
Per poter scaricare le autocertificazioni accedere al seguente Servizio ANPR tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS: https://www.anagrafenazionale.interno.it
In caso di necessità è attivo il servizio Punto Digitale Facile (DigiPASS) di Foligno https://digipass.regione.umbria.it/foligno
A chi è rivolto
Possono richiedere il servizio i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione europea ed i cittadini dei Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia e limitatamente ai dati ed ai fatti che possono essere attestati dall’Amministrazione Pubblica.
Come fare
L’autocertificazione consiste in una dichiarazione firmata dall’interessato che non necessita di autentica della firma e di bollo. È sufficiente firmarla davanti al funzionario addetto alla ricezione o presentarla o inviarla allegando copia di un documento di identità.
Si possono autocertificare i seguenti dati:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, del figlio, del genitore
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, ecc..
- situazione reddituale o economica
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributario
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
- adempimenti degli obblighi militari
- assenza di condanne penali
- mancata conoscenza di procedimenti penali a proprio carico
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza contenuti nei registri dello stato civile
- assenza di stato di liquidazione o di fallimento
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.
La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte della Pubblica Amministrazione o dei gestori o esercenti di pubblici servizi, costituisce violazione dei doveri d’ufficio ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 445/2000.
Certificati che non possono essere sostituiti:
medici – sanitari – veterinari – di origine – di conformità all’UE – marchi – brevetti
Accedi al servizio
Servizio digitale per le Autocertificazioni in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento
Legge n. 241 del 07.08.1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Legge n. 120/2020 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (noto come Decreto Semplificazioni)
Notizie utili
L’esibizione di un documento di identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto ecc…) a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza ecc….
