RECEPIMENTO/AGGIORNAMENTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
Normativa di riferimento
La legge di riferimento è la numero 353 del 21.11.2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” dove all’articolo 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni) si prevede:
“1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumita’ e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullita’ dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e’ vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche’ di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita’ produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attivita’ di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa ((dalla direzione generale competente in materia del Ministero)) dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresi’ vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
Sono state inserite in cartografia tutte le aree percorse dal fuoco negli ultimi 15 anni desunte dal catasto delle aree percorse da incendi boschivi redatto, sulla base dei dati trasmessi dal Corpo Forestale dello Stato al Comune di Foligno ed approvato con successivi provvedimenti:
– determinazione dirigenziale n. 878 del 11/06/2008;
– determinazione dirigenziale n. 1274 del 09/09/2009;
– determinazione dirigenziale n. 1529 del 23/12/2011;
– determinazione dirigenziale n. 764 del 22/08/2012;
– determinazione dirigenziale n. 196 del 25/02/2014;
– determinazione dirigenziale n. 1755 del 30/12/2016;
– determinazione dirigenziale n. 1522 del 02/11/2018;
– determinazione dirigenziale n. 16 del 09/01/2023;
– determinazione dirigenziale n. 669 del 04/05/2023;
– determinazione dirigenziale n. 1405 del 02/09/2024.
Tale trasposizione cartografica è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 2313 del 20/12/2024.
Si rappresenta, comunque, che la trasposizione cartografica rappresenta uno strumento operativo e viene predisposta al solo fine di facilitare l’individuazione delle aree, per dare concretezza alla vincolistica ed alle limitazioni di uso del suolo e del soprassuolo derivanti dalla citata legge n. 353/2000 e quindi, nonostante la sua ufficializzazione con provvedimento dirigenziale, restano invariati il valore e l’efficacia degli atti che hanno comportato le suddette variazioni.
Elenco degli elaborati predisposti:
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento
08/01/2025
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