Il Comune ha stabilito che il versamento della TARI sia effettuato in 3 (tre) rate di cui:
– le prime due rate in acconto, determinato nella misura dell’80% della TARI calcolata applicando le tariffe dell’anno 2023 aventi scadenza 31/05/2024 e 30/09/2024
– la terza rata a conguaglio tra l’importo versato in acconto e l’importo dovuto per il 2024 sulla base delle nuove tariffe determinate in esito all’approvazione del piano finanziario dell’anno 2024 (con scadenza 02/12/2024).
Per il versamento della terza rata il Comune invierà un ulteriore avviso di pagamento.
Anche nel 2024 la TARI potrà essere pagata anche con il canale “Pago-PA” in alternativa al tradizionale metodo di pagamento mediante F24.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.