Spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei – Polizia Amministrativa

Servizio attivo

Descrizione

Per spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei si intendono le forme di spettacolo e trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi pubblici o aperti al pubblico, non ordinariamente adibiti a dette attività, ai quali può accedere chiunque, con pagamento o meno di un biglietto di ingresso.

Sono spettacoli le attività alle quali il pubblico assiste passivamente, come ad es. le rappresentazioni teatrali e cinematografiche, le esibizioni di gruppi musicali, i balletti, le sfilate di moda, ecc…; sono trattenimenti le attività alle quali il pubblico partecipa attivamente, come ad es. le serate danzanti.

Spesso, in concomitanza di tali eventi, si svolgono varie attività accessorie, come la somministrazione di alimenti e/o bevande, le pesche di beneficenza o le lotterie, l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre, giochi gonfiabili, ecc…).

Adempimenti con il Comune per lo svolgimento dell’attività

1) Titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività

Gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. prescrivono l’obbligo dell’autorizzazione di polizia amministrativa per poter svolgere in luogo pubblico uno spettacolo o un trattenimento. Sono rilevanti le qualità imprenditoriali soggettive, ossia lo scopo di lucro (pagamento di un biglietto di ingresso, aumento del prezzo delle consumazioni, raccolta di fondi, presenza di sponsor privati, ecc.) e l’eventuale influenza dello spettacolo sull’ordine, la sicurezza e la moralità pubblici. Non sono comunque soggette all’autorizzazione di polizia amministrativa tutte quelle iniziative nelle quali le attività si svolgono a carattere esclusivamente privato, non sono organizzate da un imprenditore ed ai locali non si accede liberamente.

L’art. 68 disciplina spettacoli e trattenimenti di più ampio respiro e vasta portata che si svolgono in strutture appositamente allestite, discoteche, sale da ballo, tendostrutture, campi di calcio, spettacoli al chiuso o in aree aperte, ovvero in aree con grande affluenza di persone.

Invece, l’art. 69 disciplina i piccoli trattenimenti che si svolgono nei pubblici esercizi, nonché spettacoli di portata limitata, quali giocolieri, commedianti, burattinai, ovvero esporre alla pubblica vista rarità, animali in circhi equestri, oggetti di curiosità etc.

Si rileva, infine, che l’art. 164 del D. Lgs. 112/98 ha sottratto le rappresentazioni teatrali e cinematografiche alla licenza di polizia di cui alla disciplina dell’art. 68 (tali attività sono disciplinate dal D. M. 29 settembre 1998, n. 391).

Modifica agli artt. 68, 69 Tulps:

Il d.l. 8 agosto 2013, n. 91, ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 del Tulps. In particolare all’art. 68, alla fine del 1° comma, ha aggiunto il seguente periodo:«Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo».

Stesso periodo è stato aggiunto anche alla fine del successivo art. 69.

Si evidenzia, altresì, che la nuova disposizione “non si applica a locali” con “una capienza inferiore a 200 persone“, bensì per “eventi” manifestazioni ove vi è la partecipazione fino a 200 persone; quindi anche se si dovessero utilizzare locali più grandi, le aree dovrebbero essere limitate al fine di determinarne una capienza massima di 200 partecipanti.

La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, per il tramite del SUAPE al Servizio Commercio Area Governo del Territorio all’ indirizzo pec comune.foligno@postacert.umbria.it.

2) Accertamento requisiti di sicurezza – art. 80 Tulps

Il rilascio della licenza di esercizio di pubblico spettacolo, per la realizzazione di manifestazioni da svolgersi all’interno di locali di pubblico spettacolo (teatri, cinema, sale convegno, discoteche, circhi, stadi, palazzetti, palestre, ecc..) o all’aperto (vie, parchi, piazze, ecc..) con impianti soggetti a certificazione di sicurezza, è subordinato alla presenza di una licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 del Tulps.

Se per il locale o il luogo nel quale si intende svolgere l’attività temporanea di pubblico spettacolo e/o sportiva non è già stata rilasciata una licenza di agibilità (art. 80 del Tulps), oppure è stata rilasciata una licenza di agibilità non relativa alla tipologia di attività prevista dalla manifestazione stessa, è necessario richiedere anche la licenza di agibilità temporanea. In tal caso, la richiesta della licenza di agibilità temporanea (ex art. 80 del Tulps) può essere presentata contestualmente alla richiesta di rilascio della licenza di esercizio di pubblico spettacolo (ex artt. 68/69 del Tulps), dalla persona che organizza l’evento.

L’agibilità di sicurezza dei locali (e non edilizia ex art. 24 D.P.R. 380/01) deve essere accertata da una commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, provinciale o comunale, ovvero da un tecnico abilitato per i locali e gli impianti con “capienza fino a 200 persone”.

A tal fine su ricorda che:

– la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nominata dal Prefetto ai sensi dell’art. 142 del Regolamento di esecuzione del Tulps, effettua verifiche ed esprime pareri in ordine ai locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti (circhi equestri) con capienza superiore a 1.300 spettatori, ovvero per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

– la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nominata dal Sindaco ai sensi dell’art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del Tulps, effettua verifiche ed esprime pareri in ordine ai locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti (circhi equestri) con capienza compresa tra 201 e 1.300 spettatori, ovvero per altri locali o impianti con capienza compresa tra 201 e 5.000 spettatori.

– per i locali o strutture con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere della Commissione di vigilanza può essere sostituito da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri, che attesti il rispetto delle regole tecniche per la sicurezza e l’agibilità degli impianti, ai sensi dell’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps.

Solo a seguito di parere favorevole della Commissione o di relazione favorevole del predetto tecnico potrà essere rilasciata la licenza ex art. 68 o 69 Tulps, con le prescrizioni che la Commissione di vigilanza intenderà prevedere, nonchè l’indicazione del numero di avventori che potranno accedere al locale.

La domanda per l’ottenimento della dichiarazione di idoneità da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata per il tramite del SUAPE all’indirizzo pec comune.foligno@postacert.umbria.it, rispettivamente all’Area Lavori Pubblici o alla Prefettura, in allegato alla richiesta di autorizzazione di cui agli artt. 68/69 del T.U.L.P.S.

In caso di spettacoli cinematografici e teatrali, per i quali non necessita l’autorizzazione, la domanda per l’ottenimento della dichiarazione di idoneità da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza, va comunque inviata al Comune, per il tramite del SUAPE all’indirizzo pec comune.foligno@postacert.umbria.it. Il SUAPE provvede a trasmetterla al competente ufficio comunale o alla Prefettura.

In caso di spettacoli e trattenimenti che si svolgono in modo diffuso in luoghi e spazi all’aperto non delimitati in alcun modo, quali ad es. piazze e aree urbane, e privi di strutture specifiche per lo stazionamento del pubblico (Titolo IX del D.M. 19/08/1996) necessita: relazione tecnico descrittiva dell’evento, redatta da tecnico abilitato, contenente anche l’indicazione delle misure predisposte ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, certificati di idoneità statica delle strutture allestite (es. palco per artisti), dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, dichiarazione approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.

3) Documentazione di impatto acustico (in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo degli strumenti musicali)

Comunicazione di impatto acustico se non si superano le soglie della zonizzazione comunale o nulla osta di impatto acustico se si superano le soglie della zonizzazione comunale. L’istanza e la documentazione di impatto acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore.

4) Concessione di suolo pubblico comunale: se la manifestazione si svolge su area pubblica e l’area non è già in disponibilità dell’organizzatore a seguito di convenzione con l’Amministrazione comunale.

5) In caso di somministrazione di alimenti e bevande: presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), corredata da notifica d’inizio attività (N.I.A.) ai fini igienico- sanitari (art. 6 reg. CE n. 852/2004). Il competente ufficio comunale provvede alla trasmissione della N.I.A. alla A.S.L. per le prescritte verifiche (la S.C.I.A. e la N.I.A. non sono necessarie qualora la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata da operatori del commercio su area pubblica, regolarmente autorizzati).

Adempimenti con la Questura

Presentare avviso di svolgimento dell’evento almeno 3 giorni prima dell’inizio (art. 18 del T.U.L.P.S.).

Adempimenti con il Servizio di emergenza territoriale 118

Segnalare lo svolgimento della manifestazione, ai sensi della deliberazione della G.R. n. 1468/2016.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo, fino a 1000 partecipanti in orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 23:00 e con un numero massimo di 1000 partecipanti, sono state introdotte nuove modalità . (con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto).   Segui Link Approfondimento

Piccoli spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Art. 124, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Tulps)

Nell’ambito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulps e dal Regolamento di esecuzione, l’art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha abrogato il comma 2 dell’art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulps.

E’ stato, quindi, eliminato l’obbligo per i titolari del pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l’esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari.

Pertanto non necessita alcun adempimento amministrativo per gli spettacoli e i trattenimenti effettuati all’interno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in forma accessoria e complementare rispetto all’attività principale di somministrazione. A titolo esemplificativo, si considerano accessori all’attività di somministrazione, gli spettacoli e i trattenimenti in cui non sono previsti: pagamento di un biglietto di ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni, attività danzante, esibizione di complessi musicali o artisti di fama, rilevante partecipazione di pubblico, allestimenti di sale o spazi appositi, ampia pubblicizzazione dell’evento.

E’ comunque necessaria la presentazione al Comune della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 8, comma 2, della legge 447/95.

Normativa

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e s.m.i. (in particolare artt. 68, 69 e 80);

Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i. (in particolare artt. 141 e ss.);

art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”;

L. 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successivi decreti attuativi;

D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio”;

D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e s.m.i.”

art. 3, commi da 7 a 13, della L. 15 luglio 2009, n. 94 e D.M. 6 ottobre 2009, come modificato dal D.M. 30 giugno 2011 e dal D.M. e dal D.M. 15 giugno 2012, in materia di addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;

D.G.R. n. 1468 del 09/12/2015 in materia di organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate;

Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018 “Modelli organizzativi e procedurali per garantire livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – direttiva”;

Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/VSN/45427 del 06/08/2018 “Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile”.

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Pagina aggiornata il 25/11/2022