Separazioni e divorzi dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile

Servizio attivo

Descrizione

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

L’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani,  o da  un cittadino italiano e uno straniero)
  • Residenza di uno dei coniugi

Come fare

Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti .
Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell’accordo un obbligo di pagamento di una somma a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

Con l’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

  • attribuzione assegno periodico
  • la sua revoca
  • la sua revisione quantitativa

Non potrà costituire oggetto dell’accordo innanzi all’ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum).

Rivolgersi alla Sig.ra Angela Aisa

Servizio: STATO CIVILE E STATISTICA
Indirizzo: Palazzo Comunale – Piazza della Repubblica
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e nel pomeriggio del martedì dalle 15,30 alle 17,30. Chiuso il martedì mattina (aperto solo dalle 10 alle 12 per le denunce di morte) e il giovedì pomeriggio
Telefono: 0742 330711 – 0742 330715
Fax: 0742 330783

Procedure collegate all'esito

Le fasi dell’accordo:
prenotazione di appuntamento all’ufficio stato civile previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi ( vedi allegati).
Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per la sottoscrizione dell’accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno effettuare il pagamento di € 16,00 presso la cassa economato del Comune.
L’Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio , deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo).
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto.
La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi:
Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 – Supp. Ordinario n. 84)

Contatti

Servizio Stato Civile e Statistica

Indirizzo: vicolo Colomba Antonietti, 4 - Palazzo Comunale

statocivile@comune.foligno.pg.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il 20/04/2023