Separazioni e divorzi con l’assistenza dell’avvocato

Servizio attivo

Descrizione

Con l’entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (ex art. 3, 3° comma della Legge 104/92) ovvero economicamente non autosufficienti in tal caso l’accordo deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, che autorizza l’accordo raggiunto in quanto rispondente all’interesse dei figli.
Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori, in questo caso è prevista la necessità di trasmissione dell’accordo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per un controllo di regolarità, spetta allo stesso Procuratore della Repubblica il rilascio del nulla osta all’accordo.

Come fare

Uno degli avvocati , una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
– Celebrazione del matrimonio in forma civile
– Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
– Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Il modello in calce alla pagina potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita.

L’accordo da inoltrare al Comune di Foligno potrà essere inviato dall’avvocato:

  • previa apposizione della sua firma digitale,  via PEC al seguente indirizzo:comune.foligno@postacert.umbria.it (questa trasmissione riguarda solo l’accordo e non il Nulla Osta/Autorizzazione del Procuratore, che dovrà essere inviato tramite raccomandata A/R, anticipandone via PEC  la copia scansionata)
  • mediante lettera raccomandata A/R
  • per posta ordinaria
  • consegna diretta a mano

Rivolersi alla sig.ra Angela Aisa

Ulteriori informazioni

AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
Servizio: STATO CIVILE E STATISTICA
Indirizzo: Palazzo Comunale – Piazza della Repubblica
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e nel pomeriggio del martedì dalle 15,30 alle 17,30. Chiuso il martedì mattina (aperto solo dalle 10 alle 12 per le denunce di morte) e il giovedì pomeriggio
Telefono: 0742 330711 – 0742 330715
Fax: 0742 330783
Responsabile: Sig.ra Angela Aisa

Contatti

Servizio Stato Civile e Statistica

Indirizzo: vicolo Colomba Antonietti, 4 - Palazzo Comunale

statocivile@comune.foligno.pg.it

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Pagina aggiornata il 20/04/2023