TASI – Tassa sui servizi indivisibili

Servizio attivo

Descrizione

Con l’approvazione della Legge n. 160/2019, a partire dall’anno d’Imposta 2020 non si paga più la Tasi, il Tributo sui Servizi Indivisibili. Si evidenzia pertanto che a decorrere dal 2020 per il corrente anno d’imposta non dovranno più essere utilizzati i Codici Tributo relativi alla Tasi.

 

E’ opportuno tuttavia evidenziare che per gli anni d’imposta precedenti la Tasi resta in ogni caso dovuta per quelle categorie di immobili previste dalla normativa e come disciplinate dal Comune di Foligno con le aliquote corrispondenti.

NORMATIVA PRECEDENTE IN VIGORE FINO AL 31.12.2019

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita nel Comune di Foligno l’imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dall’anno 2016 sono escluse dal pagamento della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

Il Servizio Fiscalità sugli Immobili è comunque a disposizione per fornire ogni altro chiarimento o ogni necessaria informazione. La pagina per il calcolo della Tasi.

Unità immobiliare a destinazione residenziale concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori / figli) che la utilizzano come abitazione principale.

 

La legge n.208 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ha disposto la riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu e conseguentemente anche ai fini Tasi, disciplinata dall’articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’unità abitativa concessa in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un’altra unità abitativa adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione di queste disposizioni il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti attraverso la presentazione della Dichiarazione Imu al Comune di Foligno.

Abitazioni concesse in locazione a canone concordato
La legge n.208 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ha disposto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.
Analogamente per la TASI l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.
Dal 01.01.2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Propria, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
LE ALIQUOTE E LE RIDUZIONI PER L’ANNO 2019

Il termine per il pagamento della seconda rata (saldo) è scaduto il 16 dicembre 2019. Chi non avesse provveduto al pagamento di acconto e saldo 2019 entro i termini fissati, può mettersi in regola mediante il cosiddetto “ravvedimento operoso” per il versamento tardivo.

 

Le aliquote sono le medesime già in vigore per l’anno 2018 in quanto sono state confermate con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 11.03.2019.
 

Fattispecie

 

Aliquota

 

Riduzione

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 2,00 per mille

 

Immobili assimilati all’abitazione principale:

a) unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

2,00 per mille

 

 

Unità immobiliare abitativa concessa dal soggetto passivo con comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

 

1,50 per mille

 

Riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato gratuito registrato ai sensi del comma 10, art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Ater). Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 0 per mille
Abitazioni tenute a disposizione o non locate 1,00 per mille
 

Abitazioni locate

1,50 per mille In caso di locazione con contratto a canone concordato l’imposta è ridotta al 75%
Immobili produttivi categoria D (con esclusione della cat. D/5) 1,25 per mille
Immobili utilizzati per l’insediamento di imprese iscritte alla C.C.I.A.A. di nuova costituzione, per delocalizzazione da altri Comuni o apertura di nuove unità locali operative, a decorrere dall’effettiva data di inizio attività effettuata o da effettuarsi nell’arco del 2018. Il beneficio è limitato all’utilizzatore ed esteso, qualora coincidente, al proprietario dell’unità immobiliare utilizzata, limitatamente alla sua quota di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento per l’applicazione della Tasi. 0 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)

1,50 per mille
Aree fabbricabili 1,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale (incluse abitazioni riconosciute rurali) di cui ai commi 8 e 14-bis dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 0 per mille
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 0 per mille
Aliquota ordinaria: tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e D/5 per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti 1,50 per mille
In presenza di utilizzatore a qualsiasi titolo, diverso dal proprietario, questo paga il 70% del tributo mentre l’utilizzatore il 30%, salve le esenzioni di legge.

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Pagina aggiornata il 13/02/2023

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