Informazioni generali

Informazioni generali

La procedura di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “iure sanguinis” è volta ad accertare il possesso della cittadinanza italiana nei confronti di tutti quei soggetti stranieri, discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che prevede l’attribuzione della cittadinanza in base al principio dello “ius soli”, cioè che li ritiene propri cittadini per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio.

L’ordinamento italiano applica prevalentemente il criterio attributivo della cittadinanza “ius sanguinis”, in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.

Come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 del 08.04.1991, la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.

Se il richiedente risiede all’estero la competenza al riconoscimento “iure sanguinis” è in capo alla Autorità Consolare italiana territorialmente competente.

Pertanto, una volta effettuata l’iscrizione anagrafica, lo straniero potrà iniziare il procedimento presentando formale richiesta in carta legale corredata dai documenti necessari.
Si precisa che la dimora abituale e la regolarità del soggiorno dovranno perdurare durante tutto l’iter del procedimento; viene pertanto escluso il fatto che la persona possa servirsi di un legale rappresentante o di qualcuno in sua vece, qualora non sia presente sul territorio.
In caso di scarsa conoscenza della lingua italiana, il richiedente dovrà avvalersi dell’aiuto di un interprete.

Il Ministero dell’Interno ha stabilito che la ricevuta della dichiarazione di presenza, che ha sostituito il permesso di soggiorno turistico, costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro i quali intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza.

Pertanto il richiedente dovrà esibire, in aggiunta alla documentazione richiesta per l’iscrizione anagrafica il passaporto con regolare visto apposto dall’Autorità Italiana all’Estero, riportante timbro di ingresso apposto dalla Polizia di frontiera dell’aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso di volo diretto in Italia dal proprio paese (o da altro Stato non aderente all’Accordo di Schengen).

Se il cittadino straniero proviene da altro paese aderente all’Accordo di Schengen, all’arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.

L’Ufficio di Stato Civile del Comune di Foligno non effettua ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione e richieste che pervengano in modi e forme differenti dalla procedura sotto indicata (documentazione inviata via mail, PEC, o qualsiasi altra modalità) in quanto attività irrituale e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di ufficio.

PRECISAZIONI

I figli di donna italiana e padre straniero, nati a partire dall’1.1.1948 potranno ottenere per via amministrativa, il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La dichiarazione di nascita del figlio nato fuori dal matrimonio (ovvero da genitori non coniugati) deve essere resa dal genitore che trasmette la cittadinanza italiana.

CASI PARTICOLARI

* Se l’avo e’ nato prima del 1866, data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia (e dai quali è possibile ottenere l’estratto dell’atto di nascita dell’avo emigrato all’estero) sono ritenuti validi anche i certificati di battesimo rilasciati dalla parrocchia ove è avvenuta la nascita, legalizzati dalla Curia Vescovile.
* Se l’avo emigrato all’estero e’ nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli stati pre-unitari; è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana, che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.
* Stessa attenzione e stesso criterio vanno posti per gli avi nati nelle attuali province di Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia Treviso, Belluno e Udine (di queste due ultime province solo alcuni comuni) e Pordenone, che sono state annesse al Regno d’Italia dal 19 ottobre 1866.
Per gli avi nati nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo la data di riferimento è il 20 settembre 1870.
* Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Pertanto gli avi originari di detti territori, deceduti od emigrati prima di tale data, non sono titolari di cittadinanza italiana e i discendenti non potranno quindi ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
26/01/2023
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