Prevenzione dei rischi da cadute dall’alto e sprofondamenti

Prevenzione dei rischi da cadute dall'alto e sprofondamenti

Il 28 ottobre 2011, con deliberazione n. 1284, la Giunta Regionale ha approvato un documento che contiene le “linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall’alto” che è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 2 al B.U.R. n. 51 del 23 novembre 2011.
Con tale documento la G.R., al fine di prevenire i rischi di infortunio per cadute dall’alto o sprofondamento, propone dei critiri, metodi di intervento e di controllo, da seguire durante la progettazione e la realizzazione di interventi edilizi, ed anche buone prassi da seguire per lavori di piccola entità sulle coperture o sulle facciate.
Tra gli ambiti nei quali operano queste linee di indirizzo vi sono:

  • gli interventi edilizi che riguardano le coperture di edifici sia esistenti che di nuova costruzione;
  • lavori di manutenzione su edifici, sia esistenti che di nuova costruzione, che hanno facciate ventilate, continue o con ampie superfici vetrate, per i quali è obbligatorio approntare dispositivi di prevenzione dei rischi di caduta dall’alto;
  • lavori di piccola entità quali, ad es.: pulizia di canne fumarie, infissi esterni e lucernari; montaggio e manutenzione di impianti di ricezione TV; riparazioni circoscritte della copertura e delle lattonerie.

Al fine di recepire i principi ed i contenuti tecnici di queste linee di indirizzo, è stato introdotto
l’ “elaborato tecnico della copertura e delle facciate” esplicativo delle misure e della conformità dei dispositivi di accesso e sicurezza in uso per la realizzazione, e successiva manutenzione, di coperture e facciate.
Tale elaborato è redatto in fase di progettazione e deve essere prodotto, ai competenti uffici comunali, unitamente all’istanza edilizia; è aggiornato durante l’esecuzione dei lavori e completato entro la loro fine. L’elaborato aggiornato dovrà poi essere consegnato, agli uffici comunali unitamente alla comunicazione di fine lavori, ed al proprietario, o Amministratore di condominio, che lo metteranno disposizione dei soggetti interessati in occasione di ogni intervento da eseguirsi sulla copertura o sulle facciate dell’edificio.
In caso di trasferimento di proprietà l’elaborato tecnico deve essere consegnato al nuovo proprietario ed allegato all’atto notarile.
L’elaborato tecnico della copertura e della facciate, entra quindi a far parte della documentazione minima da allegare, qualora ne ricorra il caso, all’istanza di permesso di costruire o S.C.I.A. Dovrà essere prodotto anche nel caso in cui l’intervento ricada tra quelli soggetti a sola comunicazione (art. 7, co. 2 della l.r. 1/2004 e s.m.i.), unitamente alla documentazione prevista in tali casi (art. 7, co. 3 della l.r. 1/2004 e s.m.i.).
Il testo della D.G.R. 1284/11, compreso l’allegato con le linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall’alto, è liberamente scaricabile dalla sezione BUR del sito internet della Regione Umbria.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
23/11/2022
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