Certificato di destinazione urbanistica

Certificato di destinazione urbanistica

(articolo 30, comma 2, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380)

 

L’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, stabilisce che:
“Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.”.

In buona sostanza occorre acquisire il certificato di destinazione urbanistica quando:

  • si stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che non sia pertinenza di un edificio qualsiasi sia la sua superficie;
  • si stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che costituisce pertinenza di un edificio censito al Catasto Fabbricati se di superficie uguale o superiore a 5.000 mq..

Il certificato di destinazione urbanistica può essere richiesto dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore dell’immobile interessato.

La domanda va presentata tramite il portale SUAPE 3.0, seguendo il percorso:
“MODULISTICA UNIFICATA”, “EDILIZIA”, “ALTRI PROCEDIMENTI”, “CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA”,
che procede in automatico alla protocollazione della medesima.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione minima individuata nell’apposito elenco (scaricabile al link sotto riportato).

La certificazione viene sottoscritta dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio; il responsabile del procedimento è il geom. Luca Piersanti mentre l’incaricato dell’istruttoria e della predisposizione è il geom. Gaetano Medorini.
La presente segnalazione, unitamente agli avvisi esposti presso gli uffici del Servizio Urbanistica, vale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Si segnala che per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica si dovrà provvedere al pagamento dei diritti di segreteria mediante procedura “pagoPA” ovvero tramite bonifico bancario a favore dell’Ente, alle seguenti coordinate:
Banca: Intesa Sanpaolo – Filiale di Corso Cavour n. 36, Foligno (PG)
Codice IBAN: IT08H0306921705100000046039
Causale: Diritti di segreteria per rilascio CDU- capitolo 702

Il certificato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda e viene inviato al soggetto richiedente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dichiarato in sede di domanda; qualora si rendesse necessario l’invio del certificato direttamente anche al notaio incaricato, dovrà essere specificatamente indicato nelle note in sede di presentazione della domanda.

Il certificato di destinazione urbanistica ha la validità di un anno dalla data del rilascio, se nel frattempo non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

In caso di mancato rispetto dei tempi previsti, l’interessato può rivolgersi al Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in attuazione dell’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso o con la nomina di un commissario.
In caso di mancato rilascio del certificato nel termine indicato, il comma 4 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 prescrive che: “esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.”

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Ultimo aggiornamento
15/11/2022
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