VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI

Con Determinazione Dirigenziale n° 4033 del 07/06/2011 la regione dell’Umbria ha dato disposizioni in materia di saldi o vendite di fine stagione stabilendo che i periodi in cui questi possono essere effettuati sono:

  1. Fase post natalizia: A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO FERIALE ANTECEDENTE L’EPIFANIA per 60 gg.
  2. Fase estiva:          A PARTIRE DAL PRIMO SABATO DEL MESE DI LUGLIO per 60 gg.

Eventuali variazioni dei periodi sopra indicati sono stabiliti dalla Giunta Regionale.

Per l’effettuazione dei saldi non occorre alcun tipo di comunicazone al Comune.

VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente applicando sconti reali ed effettivi sui normali prezzi praticati.

Possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno senza alcun tipo di comunicazione al Comune.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo nei seguenti casi:

a) cessazione dell’attività commerciale;

b) cessione d’azienda;

c) trasferimento in altri locali;

d) trasformazione o rinnovo locali.

Per effettuare una vendita di liquidazione è obbligatoria la Comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 5 GIORNI PRIMA dell’inizio con indicazione del motivo e della durata della vendita stessa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la durata non può essere superiore alle 13 (tredici) settimane.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) la durata non può essere superiore alle 6 (sei) settimane.
L’istanza DEVE essere presentata in modalità  esclusivamente telematica attraverso la procedura accessibile dal portale SUAPE 3.0. cliccando il seguente link:
https://suape.regione.umbria.it/foligno


La normativa di riferimento per le vendite a saldo, promozionali e di liquidazione è la legge regionale Umbria 13/06/2014, n. 10 – Testo Unico in materia di commercio.

VENDITE SOTTOCOSTO

Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu’ prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche’ documentati, secondo la definizione contenuta nell’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto
non può avere una durata superiore a dieci ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna
vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Per ulteriori dettagliate informazioni consultare le AVVERTENZE riportate sul modulo di comunicazione.

Normativa di riferimento per le vendite sottocosto: D.Lgs. 31.03.98 n. 114; DPR 06.04.01 n. 218; circolare 3528/C del 24.10.2001.


A chi rivolgersi: Sig.ra PATRIZIA TREDICI

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
29/01/2023
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