Vendita da parte degli imprenditori agricoli

Vendita da parte degli imprenditori agricoli

Prima di utilizzare la modulistica leggere attentamente le informazioni qui sotto riportate.

Imprenditori Agricoli
Il Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228 e successive modifiche regolamenta la vendita diretta al dettaglio da parte degli Imprenditori Agricoli.
La definizione di imprenditore agricolo è data dall’art. 2135 del codice civile.
Possono vendere prodotti agricoli con le modalità previste dal Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228 soltanto coloro che sono iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. 29.12.1993, n. 580.

La vendita al dettaglio da parte degli Imprenditori Agricoli può essere effettuata:

In forma itinerante sulle aree pubbliche su tutto il territorio nazionale
Prima di iniziare l’attività occorre presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come sostituito dall’art. 49 comma 4bis della L. 122/2010 al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
In locali aperti al pubblico
Prima di iniziare l’attività occorre presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come sostituito dall’art. 49 comma 4bis della L. 122/2010 al comune del luogo in cui si intende esercitare la vendita.
Mediante altre forme di vendita quali ad esempio il commercio elettronico
Prima di iniziare l’attività occorre presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come sostituito dall’art. 49 comma 4bis della L. 122/2010 al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
Su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o su altre aree private (sempre all’aperto) di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità (Non è richiesta comunicazione di inizio attività).
Su posteggio collocato su area pubblica qualora il Comune abbia la disponibilità di spazi o aree da assegnare (Richiesta di assegnazione del posteggio vanno indirizzate al comune sul cui territorio si intende esercitare la vendita).

Cosa si può vendere
– I prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende;
– I prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
– I prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda purché l’ammontare dei ricavi ottenuti dalla vendita di questi non sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali e 4 milioni di euro per le società.

Imprenditori agricoli senza obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese
Gli Imprenditori e produttori, con un volume d’affari annuo di modesta entità, non obbligati all’Iscrizione al Registro Imprese, se vogliono vendere con le modalità previste dal decreto legislativo 228/2001 sopra descritte debbono comunque iscriversi al Registro Imprese.

Modalità di accesso

Gli Imprenditori agricoli che vogliono vendere al dettaglio possono usufruire della modulistica a disposizione.

La modulistica riporta

– le autocertificazioni necessarie;
– l’indicazione della documentazione da allegare;
– le modalità di inoltro della Segnalazione;

E’ opportuno seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nella modulistica per evitare che la pratica incorrere in inutili lungaggini per chiarimenti o integrazioni.

Ferme restando le sanzioni del caso, qualora venga riscontrata l’assenza dei requisiti e dei presupposti di legge l’amministrazione competente inibisce la prosecuzione dell’attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall’amministrazione medesima.

Attenzione:
L’art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 ha abrogato le disposizioni della legge 09/02/1963 n. 59.
Pertanto tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 59/63 sono da considerrsi non più valide ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita.

La vendita di generi agricoli da parte dei produttori è pertanto consentita soltanto agli Imprenditori Agricoli regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. che abbiano attivato la procedura prevista dall’art. 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228 e successive modifiche.

Attenzione:

L’art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 ha abrogato le disposizioni della legge 09/02/1963 n. 59.
Pertanto tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 59/63 sono da considerrsi non più valide ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita.

La vendita di generi agricoli da parte dei produttori è pertanto consentita soltanto agli Imprenditori Agricoli regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. che abbiano attivato la procedura prevista dall’art. 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228.

A chi rivolgersi: Sig.ra ALESSIA CRUCIANELLI

Modulistica

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
28/11/2022
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