Prodotti editoriali

Informazioni generali

Nel Decreto legislativo 24 aprile 2001, n° 170 vengono distinti due tipologie di rivendite di prodotti editoriali:

  • i punti vendita di tipo esclusivo – sono quelli che, come stabilito dalla legge, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici
  • i punti vendita non esclusivi – sono rappresentati da particolari tipologie di esercizio individuate dal decreto ( rivendite generi di monopolio, rivendite carburanti, bar ecc.) autorizzate a porre in vendita o quotidiani o periodici.

In attuazione del decreto, la regione dell’Umbria ha emanato la legge regionale n.12 del 23/07/2003, in seguito alla quale il Comune di Foligno ha adottato il Piano di localizzazione “ Direttive e criteri in materia dei punti vendita di prodotti editoriali ”, approvato con D.C.C. n° 153 del 13/11/2003.

Chi può accedere al servizio

Tutti coloro che intendono:

  • Avviare una rivendita di prodotti editoriali
  • Subentrare in una rivendita di prodotti editoriali
  • Comunicare il trasferimento di sede dell’attività
  • Comunicare variazioni della superficie di vendita
  • Comunicare variazioni del settore merceologico
  • Cessare una rivendita di prodotti editoriali

Modalità della richiesta

Per avviare una nuova attività di vendita dei prodotti editoriali, sia in forma esclusiva che non, occorre ottenere il rilascio di apposita autorizzazione.
Per i punti vendita esclusivi, qualora vengano ad esistenza nuove disponibilità da assegnare il Dirigente del Area Programmi Economici provvederà ad emanare apposito bando.
Nuovi punti vendita non esclusivi possono essere autorizzati qualora la rivendita di prodotti editoriali più prossima ( sia essa esclusiva che non esclusiva ) si trovi a più di 1.5 km, o qualora una frazione ne risulti completamente sprovvista.

Procedimento ed eventuali scadenze

Il Servizio provvederà ad esaminare e verificare la domanda presentata per un punto vendita esclusivo nel termine di 90 giorni dalla ricezione;
Il Servizio provvederà ad esaminare e verificare la domanda presentata per un punto vendita non esclusivo nel termine di 60 giorni dalla ricezione;
L’avvio dell’attività di un nuovo esercizio, il trasferimento di sede, possono essere intrapresi dalla data di rilascio dell’autorizzazione;
Il subingresso può essere attivabile dalla data di ricezione da parte del Comune del modello COM 1.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 24/04/2001, n° 170
Legge regionale Umbria 23/07/2003,n° 12
Delibera consiglio Regionale del 16/07/2003, n° 309
Piano Comunale “ Direttive e criteri in materia dei punti vendita di prodotti editoriali ” approvato con D.C.C. n° 153 del 13/11/2003.

Notizie utili

A norma dell’articolo 2556 del Codice Civile e della Legge 12/08/1993, n. 310, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di una azienda commerciale devono essere stipulati presso un notaio.
Per ogni altra informazione rivolgersi al Servizio Gestione Attività Commerciali.

A chi rivolgersi: Sig.ra PATRIZIA TREDICI

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
28/11/2022
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