Commercio su Aree private

Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato

Sono esercizi di vicinato quelli che hanno una superficie di vendita fino a 250 m2.

La superficie di vendita è quella destinata alla attività di vendita al dettaglio come disciplinata dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attività artigianali e di altro genere;

Fermi restando l’idoneità dei locali di vendita sia dal punto di vista edilizio che sanitario, il possesso degli indispensabili requisiti morali nonchè degli eventuali requisiti professionali (qualora necessari), l’apertura di un esercizio di vicinato è soggetta a S.C.I.A., ovvero “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”.

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e successive modifiche e integrazioni;
  • Legge regionale Umbria 13/06/2014, n. 10 – Testo Unico in materia di commercio;

 

L’istanza potrà essere presentata in modalità  esclusivamente telematica attraverso la procedura accessibile dal portale SUAPE 3.0. cliccando il seguente link:

https://suape.regione.umbria.it/foligno

 

A chi rivolgersi: Sig.ra PATRIZIA TREDICI

Medie e Grandi strutture di vendita

Informazioni generali
Sono medie strutture di vendita gli esercizi commerciali con superficie di vendita da mq. 251 a mq. 2500.

Sono grandi strutture di vendita gli esercizi commerciali con superficie di vendita da mq. 2501 a mq. 15.000 (Cat. A) o a mq. 20.000 (Cat. E).

L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie sino ai limiti dimensionali della categoria di appartenenza di una media o grande struttura sono soggetti ad autorizzazione comunale.
Con D.G.R. 5 luglio 2011, n. 738 sono stati approvati dalla Regione Umbria i nuovi “Indirizzi e criteri per l’insediamento delle attività commerciali ai sensi dell’art. 5 bis della L.R.  n. 24/1999 come modificata dalla L.R. n. 15/2010”. I suddetti criteri dovranno essere applicati dai Comuni con apposito provvedimento di programmazione.

Per il procedimento trovano applicazione le disposizioni previste dalla legge regionale 03/08/1999, n. 24 e ss.mm.i. e dalla legge 241/90 e ss.mm.ii.

Le medie strutture di vendita si suddividono nelle seguenti tipologie dimensionali:

M1 – con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e 900
M2 – con superficie di vendita compresa tra mq. 901 e 1500
M3 – con superficie di vendita compresa tra mq. 1501 e 2500.

Le grandi strutture di vendita si suddividono nelle seguenti tipologie dimensionali:

G1 – con superficie di vendita compresa tra mq. 2501 e 5500
G2 – con superficie di vendita compresa tra mq. 5500 e 15000 (Cat. A) o 20.000  (Cat.E)

I settori merceologici previsti sono i seguenti:

Alimentare e misto

Non alimentare

Nelle ipotesi di apertura per subingresso, riduzione della superficie di vendita e rinuncia ad un settore merceologico l’autorizzazione amministrativa è sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata ai sensi dell’Art. 19 della legge 241/90 e successive modificazioni, utilizzando l’apposito modello.

Chi può accedere al servizio
Tutti coloro che intendono aprire trasferire o ampliare una media/grande struttura di vendita.

Modalità della richiesta
Deve essere presentata domanda, facendo uso della modulistica disponibile nella sezione apposita.

Documentazione da presentare
Vedi apposita modulitica predisposta

Normativa di riferimento
D. Lgs. 31/03/1998, n. 114
L. 241/90 e successive modificazioni
Legge regionale Umbria 13/06/2014, n. 10 – Testo Unico in materia di commercio;

Notizie utili
Informazioni relative al rilascio delle autorizzazioni e sul procedimento sono reperibili esclusivamente presso il Servizio Gestione Commercio dell’Area Sviluppo Economico e Formazione

A chi rivolgersi: Sig.ra PATRIZIA TREDICI

Vendite Straordinarie

  • VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI

Con Determinazione Dirigenziale n° 4033 del 07/06/2011 la regione dell’Umbria ha dato disposizioni in materia di saldi o vendite di fine stagione stabilendo che i periodi in cui questi possono essere effettuati sono:

Fase post natalizia: A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO FERIALE ANTECEDENTE L’EPIFANIA per 60 gg.
Fase estiva: A PARTIRE DAL PRIMO SABATO DEL MESE DI LUGLIO per 60 gg.

Eventuali variazioni dei periodi sopra indicati sono stabiliti dalla Giunta Regionale.

Per l’effettuazione dei saldi non occorre alcun tipo di comunicazone al Comune.

  • VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente applicando sconti reali ed effettivi sui normali prezzi praticati.

Possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno senza alcun tipo di comunicazione al Comune.

  • VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo nei seguenti casi:

a) cessazione dell’attività commerciale;

b) cessione d’azienda;

c) trasferimento in altri locali;

d) trasformazione o rinnovo locali.

Per effettuare una vendita di liquidazione è obbligatoria la Comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 5 GIORNI PRIMA dell’inizio con indicazione del motivo e della durata della vendita stessa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la durata non può essere superiore alle 13 (tredici) settimane.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) la durata non può essere superiore alle 6 (sei) settimane.
L’istanza DEVE essere presentata in modalità esclusivamente telematica attraverso la procedura accessibile dal portale SUAPE 3.0. cliccando il seguente link:
https://suape.regione.umbria.it/foligno

La normativa di riferimento per le vendite a saldo, promozionali e di liquidazione è la legge regionale Umbria 13/06/2014, n. 10 – Testo Unico in materia di commercio.

  • VENDITE SOTTOCOSTO

Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu’ prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche’ documentati, secondo la definizione contenuta nell’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto
non può avere una durata superiore a dieci ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna
vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Per ulteriori dettagliate informazioni consultare le AVVERTENZE riportate sul modulo di comunicazione.

A chi rivolgersi: Sig.ra PATRIZIA TREDICI

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
28/11/2022
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