Esercizio del diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero
La legge n. 459/01 e ss.mm. prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Il modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori , allegato in fondo alla pagina – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/referendum-2025-elettori-temporaneamente-residenti-allestero
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento
11/04/2025
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