Descrizione
E’ stata pubblicata l’ordinanza che riguarda le misure di prevenzione per il contenimento delle zanzare nei confronti delle malattie infettive da loro trasmesse. L’ordinanza contiene disposizioni rivolte a tutti i cittadini da mettere in atto a partire dal 1° aprile e fino al 30 novembre 2025:
1. a tutti i cittadini: soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, a coloro che gestiscono attività di ricezione turistica quali camping, alberghi, agriturismi e assimilati, e attività di ristorazione con aree all’aperto:
- a. non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare comunque qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
- b. di eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative) svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
- c. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori. Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l’acqua accumulatasi;
- d. trattare l’acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;
2. a tutti gli amministratori di condomini di comunicare entro il 30 marzo 2025 al Servizio Controllo Organismi Infestanti U.O.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 2 via PEC aslumbria2.umbria.it, l’elenco dei condomini da loro amministrati specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamento contro le larve di zanzare; il nominativo della Ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente;
3. ai gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione, generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di:
- a. provvedere, nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
- b. comunicare, in questo caso, almeno 48 ore prima dell’intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti U.O.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 2 via PEC aslumbria2.umbria.it che provvederà ai controlli necssari;
4. ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero e smaltimento di rifiuti di:
- a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua;
- b. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;