Impianti di pubblicità e propaganda

Impianti di pubblicità e propaganda

Nelle more dell’approvazione del Piano e della conseguente revisione del regolamento comunale per gi impianti e mezzi pubblicitari vigente, nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell’iniziativa economica privata, la Giunta Comunale con deliberazione n. 331 del 15/10/2020 ha stabilito di concedere temporaneamente la possibilità di realizzare e gestire impianti di pubblicità e propaganda, ai soggetti che ne facciano richiesta a partire dal 16 novembre 2020, mediante una concessione contratto che regoli i rapporti tra le parti, alle seguenti condizioni:

  • per gli impianti di cui all’art.8, co. 1, lett. a) del regolamento comunale vigente, la concessione decade con l’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, con le modalità e conseguenze previste nella concessione-contratto;
  • per gli impianti di cui all’art.8, co. 1, lett. b) del regolamento comunale vigente, la concessione decade dopo l’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, con l’adozione del provvedimento di indizione della gara ad evidenza pubblica, con le modalità e conseguenze previste nella concessione-contratto.

Con lo stesso atto deliberativo sono stati approvati 2 schemi di concessione-contratto:

  • Allegato A – “Concessione-contratto tipo per l’installazione di impianti di pubblicità o propaganda da parte di soggetti privati su aree di proprietà pubblica o ad uso pubblico”
  • Allegato B – “Concessione-contratto tipo per l’installazione di impianti di pubblicità o propaganda da parte di soggetti privati su aree di proprietà privata”.

E’ stato inoltre stabilito che:

  • l’installazione di impianti di pubblicità o propaganda sarà consentita nei limiti fissati dall’art. 8, co. 1 del regolamento comunale vigente;
  • nel caso in cui dovessero pervenire più richieste, per l’installazione di impianti pubblicitari in una medesima area, sarà data la precedenza all’istanza prima arrivata in ordine di tempo;
  • potrà essere concessa a ciascuna impresa la possibilità di installare impianti di pubblicità e propaganda per una superficie massima di 150 mq, distribuiti nel rispetto dei seguenti limiti massimi:
    • per gli impianti di cui all’art. 8, co. 1, lett. a): una superficie massima di 120 mq;
    • per gli impianti di cui all’art. 8, co. 1, lett. b.1): una superficie massima di 60 mq;
    • per gli impianti di cui all’art. 8, co. 1, lett. b.2): una superficie massima di 30 mq;
  • ai fini del calcolo della superficie massima di 150 mq si calcolano anche le superfici degli impianti già autorizzati in precedenza;
  • sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di efficacia della citata D.G.C. n. 331 del 15/10/2020 e fino alla data di scadenza delle autorizzazioni stesse;
  • la modalità transitoria si applica anche alle richieste di rinnovo degli impianti di pubblicità o propaganda già autorizzati;
  • per garantire equità di trattamento e libera concorrenza le istanze pervenute prima dell’efficacia della citata D.G.C. n. 331 del 15/10/2020, ancora non autorizzate, saranno archiviate e potranno essere ripresentate a partire dal 16 novembre 2020, fatti salvi gli eventuali diritti già corrisposti.

Si riportano di seguito il testo integrale della DGC n. 331 del 15/10/2020 e i suoi allegati.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
13/02/2023
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